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Autorità di Bacino
In Italia il primo esempio di decentramento amministrativo
nel settore delle opere pubbliche si ha nel 1907, con la legge n. 257, con cui
il Ministero per i Lavori Pubblici istituiva il Magistrato alle Acque per le
Province Venete e di Mantova. Questa istituzione doveva provvedere al "buon
governo delle acque pubbliche - così nei riguardi del regime forestale come in
quello delle opere idrauliche - del sistema delle bonifiche e del regime dei
porti, del lido del mare e dei fari". Fu questa la prima occasione in cui il
bacino fluviale venne visto come unità geografica. Tale visione, unitamente alla
concezione dell'acqua come risorsa, portò ad una produzione giuridica sempre più
attenta a salvaguardare l'ambiente, il suolo e ciò che esso racchiude, cercando
di superare qualsiasi suddivisione amministrativa. Tutto ciò è confluito nella
legge n. 183/89 - "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo". Questa legge, definendo il bacino idrografico come "il
territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai,
defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua, compresi
i suoi rami terminali, con le foci in mare ed il litorale marittimo
prospiciente"(art. 3), lo considera quindi come un'interazione armonica tra
l'acqua ed il suolo stesso. Con l'attuazione di questa legge tutto il territorio
nazionale è stato suddiviso in bacini idrografici, aventi tre diversi gradi di
rilievo sul territorio:
1. nazionale;
2. interregionale;
3. regionale.
L'Autorità di Bacino, per espletare i compiti sanciti dall'art. 1 della legge
183 - "assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione
e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico
e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi" - si avvale di
quattro organi:
- il Comitato Istituzionale è l'organismo decisionale ed amministrativo,
presieduto dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
- il Comitato Tecnico è organo di consulenza del primo;
- la Segreteria tecnico-operativa, che raccoglie ed elabora la documentazione
raccolta;
- il Segretario generale, con funzioni sia amministrative che
tecniche.
Compito fondamentale dell'Autorità di Bacino è redigere il
Piano di Bacino, unitamente alle Regioni territorialmente coinvolte, e seguirne
l'attuazione.
Per identificare idonee misure di pianificazione che tutelino le acque
superficiali e sotterranee sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo,
nel contesto di sviluppo dei piani di amministrazione di bacino all'interno
della Comunità Europea, è stata adottata la Direttiva Quadro sulle acque (WFD) 2000/60/CE. Tale Direttiva
è stata poi modificata ed integrata dalla decisione n.2455/2001/CE, che ha fissato l'elenco delle sostanze
inquinanti prioritarie. Affinché tale tale direttiva fosse attuata, gli
Stati membri, entro il 22 dicembre 2003, dopo aver suddiviso il territorio in
distretti idrografici - comprendenti uno o più bacini idrografici -, ne dovevano
individuare per ciascuno le autorità competenti. Per l'Italia sono stati
identificati i seguenti bacini pilota:
Nazionali
Interregionali
Regionali
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